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Circolare del Ministero del Lavoro n. 36/2013 - Chiarimenti sul DURC PDF Stampa E-mail

Si comunica a quanti in indirizzo che il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 36/2013 ha fornito importanti chiarimenti in merito a quanto introdotto dall’articolo 31 in materia di DURC.

 A tale riguardo si porta a conoscenza che il predetto Dicastero ha chiarito che per i DURC, riconducibili alle ipotesi di seguito elencate, rilasciati dopo il 21 agosto 2013, la validità è stata portata a 120 giorni (tranne, come vedremo in prosieguo per i DURC relativi alla "Verifica della dichiarazione…." la cui validità di 120 giorni decorre non dal rilascio ma dalla data di verifica della dichiarazione sostitutiva). 

In particolare il Ministero ha evidenziato che, almeno sino al 31 dicembre 2014, il Legislatore ha esteso la durata di validità di 120 giorni anche per i DURC afferenti i lavori edili per i soggetti privati.

La nuova disciplina, contenuta nel citato articolo 31 della Legge 98/2013, ha stabilito, al comma 4, che il DURC "in corso di validità" debba essere acquisito:

 a)    per la verifica della dichiarazione sostitutiva;

b)    per l'aggiudicazione del contratto;

c)    per la stipula del contratto;

d)    per il pagamento dei SAL - Stati Avanzamento Lavori - o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e)    per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per il certificato di verifica di conformità, per l'attestazione di regolare esecuzione e per il pagamento del saldo finale.

 L'articolo 31, comma 5, della Legge in oggetto, nell'intervenire sulla validità temporale del DURC, ha operato, di fatto, diversi raggruppamenti in relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per tali fasi devono essere richiesti.

1)    Il primo raggruppamento è riconducibile alle fattispecie elencate alle lettere a), b), e c) sopra indicate.

A tale riguardo si pone in evidenza che la validità di 120 giorni riguarda, in primo luogo, il DURC relativo alla "verifica della dichiarazione sostitutiva". Tale DURC, in corso di validità, deve essere considerato utile anche per le ipotesi di cui alle precedenti lettere b) e c) e, cioè, per l' "aggiudicazione del contratto" e per la "stipula del contratto".

Il Ministero del Lavoro, nella circolare n° 36/2013, ha precisato, per altro, che con specifico riferimento al DURC di cui alla lettera a) cioè per "verifica della dichiarazione sostitutiva" relativo al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, la durata dei 120 giorni di validità decorre non dalla data di rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva. 

In sede di conversione del D.L. n° 69/2013 il Dicastero del Lavoro ha evidenziato, altresì, che il DURC acquisito per la fattispecie sopra ricordata, sempre che sia in corso di validità, è utilizzato anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Al momento è immediata l'operatività di tale disposizione in relazione all'utilizzo del DURC da parte della medesima Stazione Appaltante.

2)    L'altro raggruppamento si riferisce alle fasi successive alla stipula del contratto elencate nelle precedenti lettere d) ed e), cioè per pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori, e così via, con espressa esclusione del DURC relativo al pagamento del saldo finale. Conseguentemente viene meno l'esigenza per le Stazioni Appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale e per ciascuna delle attestazioni e certificati elencati nelle più volte richiamate lettere d) ed e), con l'eccezione - si ribadisce ancora una volta - dei DURC previsti per il pagamento del saldo finale (ultima fattura) che definisce i rapporti tra appaltante ed appaltatore.

Per quanto riguarda il subappalto l'articolo 31, al comma 6, ha previsto che venga chiesto l'acquisizione di un DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 (codice sugli appalti) nonché nei casi previsti nelle precedenti fattispecie indicate alle lettere d) ed e) del provvedimento in oggetto.

Il Ministero ha, altresì, precisato che i commi 2 e 3 dell'art. 31 del provvedimento di cui trattasi hanno inserito, sia nell'art. 38, comma 3, che nell'art. 118, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), l'obbligo per la Stazione Appaltante dell'acquisizione del DURC d'ufficio, già peraltro previsto dall'art. 16 bis, comma 10, del D. Lgs n. 185/2008 convertito dalla Legge n. 2/2009. 

ALLEGATO: DURC - circolare 36/2013 Ministero del lavoro

 
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