Home arrow Notizie arrow Ultime arrow Riduzione Contributiva 11,50% - Decreto 1 febbraio 2006


 
 
Menu principale
Home
Chi Siamo
Area Impresa
Area Lavoratori
Area Consulenti
Documenti
Notizie
Link utili
Area Riservata
Contattaci
Cerca
Informativa Privacy

 
 
 
 

I piu' letti

 
 
 
 
Riduzione Contributiva 11,50% - Decreto 1 febbraio 2006 PDF Stampa E-mail

CONFERMA DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DELL’11,50%

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n° 88 il Decreto

ministeriale 1 febbraio 2006 ad oggetto:
“Modalità di contribuzione nel settore

dell'edilizia. Misura dell'11,50% della riduzione contributiva prevista dall'articolo

29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato dall'articolo

45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per

l'anno 2005”.

Se ne riporta il testo.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1 febbraio 2006

Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia. Misura dell'11,50 per cento della riduzione

contributiva prevista dall'articolo 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341, così come

modificato dall'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive

modificazioni, per l'anno 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, di concerto con IL

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;

Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che

prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al

versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale

sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi

nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;

Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette

contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori

dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed

all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino

al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2004, con il quale, anche per

l'anno 2004, la predetta riduzione e' stata confermata all'11,50 per cento;

Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, modificato

dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede sino

al 31 dicembre 2001 una verifica da parte del Governo sugli effetti delle

disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine di valutare la possibilità

che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia confermata o

rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva medesima;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, che ha

prorogato la predetta verifica sino al 31 dicembre 2006;

Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dagli Enti interessati

sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di

applicazione della disposizione di cui all'art. 29 della legge 8 agosto

1995, n. 341, si rileva, rispetto al periodo precedente, un aumento della

base imponibile, con un conseguente incremento del gettito contributivo,

tale da compensare la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per

cento;

Ritenuto pertanto, sulla scorta della predetta rilevazione, di confermare,

anche per l'anno 2005, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'art. 29

della legge 8 agosto 1995, n. 341, nella misura dell'11,50 per cento già

stabilita, per l'anno 2004, dal menzionato decreto ministeriale 1° dicembre

2004;

Decreta:

La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno

1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.

341, e' confermata, per l'anno 2005, nella misura dell'11,50 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti

 
< Prec.
 
 
 
 
PORTALE WEB
Ultime Notizie