IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, di concerto con IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che
prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al
versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale
sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi
nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;
Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette
contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino
al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;
Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2004, con il quale, anche per
l'anno 2004, la predetta riduzione e' stata confermata all'11,50 per cento;
Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, modificato
dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede sino
al 31 dicembre 2001 una verifica da parte del Governo sugli effetti delle
disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine di valutare la possibilità
che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia confermata o
rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva medesima;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, che ha
prorogato la predetta verifica sino al 31 dicembre 2006;
Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dagli Enti interessati
sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di
applicazione della disposizione di cui all'art. 29 della legge 8 agosto
1995, n. 341, si rileva, rispetto al periodo precedente, un aumento della
base imponibile, con un conseguente incremento del gettito contributivo,
tale da compensare la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per
cento;
Ritenuto pertanto, sulla scorta della predetta rilevazione, di confermare,
anche per l'anno 2005, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'art. 29
della legge 8 agosto 1995, n. 341, nella misura dell'11,50 per cento già
stabilita, per l'anno 2004, dal menzionato decreto ministeriale 1° dicembre
2004;
La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, e' confermata, per l'anno 2005, nella misura dell'11,50 per cento.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° febbraio 2006
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti