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Edili artigiani: sottoscritto il 5 luglio 2006 l'accordo per il riallineamento retributivo PDF Stampa E-mail

Il 5 luglio 2006, tra le organizzazioni Anaepa-Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil si è stipulato l'accordo per i dipendenti del settore edile artigianato.TABELLE PAGA E MALATTIA DAL 1° Luglio 2006

Retribuzione

Le parti con l'art. 101 del C.C.N.L. 1° ottobre 2004 avevano stabilito gli aumenti retributivi per gli anni 2004 e 2005 prendendo a riferimento i tassi di inflazione concordati, mentre per gli anni 2006 e 2007 gli aumenti retributivi erano stati definiti assumendo a riferimento i tassi di inflazione programmata indicati dal DPEF 2004-2007.
Le altre Parti sociali del settore hanno di recente stabilito per il biennio 2006-2007 incrementi salariali sulla base di tassi di inflazione superiori a quelli indicati, per detti anni, all'art. 101 del C.C.N.L. 1° ottobre 2004, tali da determinare un cospicuo scostamento tra i minimi di paga base vigenti e previsti per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e PMI e quelli vigenti e previsti per i lavoratori dipendenti delle imprese industriali e della cooperazione rappresentate dall'Ance, dall'Aniem-Confapi e dalle Organizzazioni della cooperazione.
Pertanto, al fine di evitare che si creino sostanziali differenziali retributivi tra i lavoratori del settore artigiano e delle PMI e quelli dei lavoratori dipendenti delle altre imprese del settore, le parti convengono, di adeguare i tassi di inflazione presi a riferimento per il biennio 2006-2007 dal richiamato art. 101 ed in conseguenza dell'adeguamento economico concordato, i minimi di paga base per gli operai ed i minimi di stipendio per gli impiegati indicati nell'allegato A del C.C.N.L. 1° ottobre 2004 sono determinati per il biennio 2006/2007, secondo gli importi e con le decorrenze stabiliti nella seguente tabella.

Livelli

Minimi al 28.2.2006

Aumenti dall'1.3.2006

Minimi dall'1.3.2006

Aumenti dall'1.7.2006

Minimi dall'1.7.2006

7

1.173,19

31,54

1.204,73

31,54

1.236,27

6

1.025,12

27,69

1.052,81

27,69

1.080,50

5

854,03

23,08

877,11

23,08

900,19

4

791,00

21,38

812,38

21,38

833,76

3

739,73

20,00

759,73

20,00

779,73

2

653,67

17,69

671,36

17,69

689,05

1

572,32

15,38

587,70

15,38

603,08

 

Livelli

Minimi dall'1.7.2006

Aumenti dall'1.1.2007

Minimi dall'1.1.2007

Aumenti dall'1.6.2007

Minimi dall'1.6.2007

7

1.236,27

28,66

1.264,93

31,54

1.296,47

6

1.080,50

24,92

1.106,42

27,69

1.133,11

5

900,19

20,77

920,96

23,08

944,04

4

833,76

19,25

853,01

21,38

874,39

3

779,73

18,00

797,73

20,00

817,73

2

689,05

15,92

704,97

17,69

722,67

1

603,08

13,85

616,93

15,38

632,31

Elemento economico territoriale
La rinegoziazione dell'elemento economico territoriale da parte delle Organizzazioni territoriali dell'artigianato e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte, sarà effettuata entro la misura massima:
- del 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° luglio 2006
- dell'ulteriore misura massima del 4% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° luglio 2006 con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2007.
Tale E.E.T. deve essere concordato in sede regionale o territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e deve essere correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio. Le parti concordano che gli importi dell'E.E.T. in atto alla data dell'accordo sono conglobati nella ITS e nel Premio di Produzione.

Apprendistato professionalizzante
Relativamente alla disciplina sull'apprendistato professionalizzante, le parti hanno inteso apportare delle integrazioni a quanto previsto nell'Allegato D del C.C.N.L. del 1° ottobre 2004:

FORMAZIONE

Le Parti, a seguito della sentenza n. 50/2005 della Corte Costituzionale ed in attesa di un definitivo chiarimento da parte degli Organi legislativi e ministeriali e/o dalle Regioni in materia di formazione agli apprendisti, convengono di ripristinare l'obbligo di 120 ore di formazione per tutti gli apprendisti professionalizzati. Di conseguenza, è sospesa la previsione (contenuta nel 2° capoverso dell'articolo 10 dell'Allegato D del C.C.N.L. 1° ottobre 2004) di ridurre la formazione a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza, per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere.

________________________________________________

FONDO PER L'APPRENDISTATO

Relativamente alla previsione (contenuta nell'art. 12 dell'Allegato D del C.C.N.L. del 1° ottobre 2004) di istituire una prestazione per i lavoratori apprendisti per la copertura salariale in materia di indennità di malattia e dei periodi di ricorso alla CIGO, per la parte non riconosciuta dall'INPS, le parti considerano sospesi i termini per la contribuzione da parte delle imprese alle Casse edili e per la corresponsione delle prestazioni a favore degli apprendisti.
Infatti, a causa del protrarsi del confronto a livello nazionale, le imprese iscritte alle Casse edili industriali non sono ancora in condizione di conoscere le modalità operative per far fronte alle obbligazioni riguardanti la contribuzione e la corresponsione delle prestazioni contrattuali a favore degli apprendisti interessati, pertanto la disciplina in questione viene rinviata.

 
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