Il 5 luglio 2006, tra le organizzazioni Anaepa-Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil si è stipulato l'accordo per i dipendenti del settore edile artigianato.TABELLE PAGA E MALATTIA DAL 1° Luglio 2006
Retribuzione Le parti con l'art. 101 del C.C.N.L. 1° ottobre 2004 avevano stabilito gli aumenti retributivi per gli anni 2004 e 2005 prendendo a riferimento i tassi di inflazione concordati, mentre per gli anni 2006 e 2007 gli aumenti retributivi erano stati definiti assumendo a riferimento i tassi di inflazione programmata indicati dal DPEF 2004-2007. Le altre Parti sociali del settore hanno di recente stabilito per il biennio 2006-2007 incrementi salariali sulla base di tassi di inflazione superiori a quelli indicati, per detti anni, all'art. 101 del C.C.N.L. 1° ottobre 2004, tali da determinare un cospicuo scostamento tra i minimi di paga base vigenti e previsti per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e PMI e quelli vigenti e previsti per i lavoratori dipendenti delle imprese industriali e della cooperazione rappresentate dall'Ance, dall'Aniem-Confapi e dalle Organizzazioni della cooperazione. Pertanto, al fine di evitare che si creino sostanziali differenziali retributivi tra i lavoratori del settore artigiano e delle PMI e quelli dei lavoratori dipendenti delle altre imprese del settore, le parti convengono, di adeguare i tassi di inflazione presi a riferimento per il biennio 2006-2007 dal richiamato art. 101 ed in conseguenza dell'adeguamento economico concordato, i minimi di paga base per gli operai ed i minimi di stipendio per gli impiegati indicati nell'allegato A del C.C.N.L. 1° ottobre 2004 sono determinati per il biennio 2006/2007, secondo gli importi e con le decorrenze stabiliti nella seguente tabella. Livelli | Minimi al 28.2.2006 | Aumenti dall'1.3.2006 | Minimi dall'1.3.2006 | Aumenti dall'1.7.2006 | Minimi dall'1.7.2006 | 7 | 1.173,19 | 31,54 | 1.204,73 | 31,54 | 1.236,27 | 6 | 1.025,12 | 27,69 | 1.052,81 | 27,69 | 1.080,50 | 5 | 854,03 | 23,08 | 877,11 | 23,08 | 900,19 | 4 | 791,00 | 21,38 | 812,38 | 21,38 | 833,76 | 3 | 739,73 | 20,00 | 759,73 | 20,00 | 779,73 | 2 | 653,67 | 17,69 | 671,36 | 17,69 | 689,05 | 1 | 572,32 | 15,38 | 587,70 | 15,38 | 603,08 |
Livelli | Minimi dall'1.7.2006 | Aumenti dall'1.1.2007 | Minimi dall'1.1.2007 | Aumenti dall'1.6.2007 | Minimi dall'1.6.2007 | 7 | 1.236,27 | 28,66 | 1.264,93 | 31,54 | 1.296,47 | 6 | 1.080,50 | 24,92 | 1.106,42 | 27,69 | 1.133,11 | 5 | 900,19 | 20,77 | 920,96 | 23,08 | 944,04 | 4 | 833,76 | 19,25 | 853,01 | 21,38 | 874,39 | 3 | 779,73 | 18,00 | 797,73 | 20,00 | 817,73 | 2 | 689,05 | 15,92 | 704,97 | 17,69 | 722,67 | 1 | 603,08 | 13,85 | 616,93 | 15,38 | 632,31 |
Elemento economico territoriale La rinegoziazione dell'elemento economico territoriale da parte delle Organizzazioni territoriali dell'artigianato e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte, sarà effettuata entro la misura massima: - del 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° luglio 2006 - dell'ulteriore misura massima del 4% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° luglio 2006 con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2007. Tale E.E.T. deve essere concordato in sede regionale o territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e deve essere correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio. Le parti concordano che gli importi dell'E.E.T. in atto alla data dell'accordo sono conglobati nella ITS e nel Premio di Produzione. Apprendistato professionalizzante Relativamente alla disciplina sull'apprendistato professionalizzante, le parti hanno inteso apportare delle integrazioni a quanto previsto nell'Allegato D del C.C.N.L. del 1° ottobre 2004: FORMAZIONE | Le Parti, a seguito della sentenza n. 50/2005 della Corte Costituzionale ed in attesa di un definitivo chiarimento da parte degli Organi legislativi e ministeriali e/o dalle Regioni in materia di formazione agli apprendisti, convengono di ripristinare l'obbligo di 120 ore di formazione per tutti gli apprendisti professionalizzati. Di conseguenza, è sospesa la previsione (contenuta nel 2° capoverso dell'articolo 10 dell'Allegato D del C.C.N.L. 1° ottobre 2004) di ridurre la formazione a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza, per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere. ________________________________________________ | FONDO PER L'APPRENDISTATO | Relativamente alla previsione (contenuta nell'art. 12 dell'Allegato D del C.C.N.L. del 1° ottobre 2004) di istituire una prestazione per i lavoratori apprendisti per la copertura salariale in materia di indennità di malattia e dei periodi di ricorso alla CIGO, per la parte non riconosciuta dall'INPS, le parti considerano sospesi i termini per la contribuzione da parte delle imprese alle Casse edili e per la corresponsione delle prestazioni a favore degli apprendisti. Infatti, a causa del protrarsi del confronto a livello nazionale, le imprese iscritte alle Casse edili industriali non sono ancora in condizione di conoscere le modalità operative per far fronte alle obbligazioni riguardanti la contribuzione e la corresponsione delle prestazioni contrattuali a favore degli apprendisti interessati, pertanto la disciplina in questione viene rinviata. | |