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STATUTO EDILCASSA REGIONALE CALABRESE



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


ARTICOLO 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE



Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e in adesione all'accordo del 19 luglio 1990 fra le organizzazioni nazionali, imprenditoriali e sindacali dei lavoratori, per la realizzazione di un sistema nazionale di Edilcasse e in conformità a quanto stabilito dai CCNL per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini, dall'ottobre 1987, del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini, del luglio 1987, per l'iniziativa delle organizzazioni regionali imprenditoriali e sindacali dei lavoratori Fillea-CGIL, Filca-CISL, Fe.N.E.A.L.-UIL, CNA Costruzioni, CLAAI,  ANCPL - LEGACOOP REGIONALE, Aniem-Confapi è corrente la :

"EDILCASSA REGIONALE CALABRESE”

(di seguito denominata "E.C.R.C.")

La E.C.R.C. è parte del sistema paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili - CNCE.

 



ARTICOLO 2
SEDE - FUNZIONI - DURATA




 

La E.C.R.C. ha sede legale in Catanzaro alla Via Mons. A.Fares, 21 e può istituire sedi periferiche o uffici territoriali nella Regione Calabria, previa delibera del Comitato di gestione.

La E.C.R.C. è un Ente paritetico contrattuale costituito in adempimento a quanto stabilito dai C.C.N.L. ed a quelli integrativi regionali e provinciali dei settori della piccola e media industria, dell'artigianato e delle cooperative, che svolgono senza fini di lucro, funzioni a favore di tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro, nonché dei soci delle cooperative, che sotto qualsiasi ragione sociale esercitano le attività edilizie indicate nei C.C.N.L. richiamati nell'articolo 1.

La durata della E.C.R.C. è a tempo indeterminato e spetta alle Organizzazioni nazionali e regionali, imprenditoriali e sindacali dei lavoratori, deliberarne le modificazioni statutarie e la liquidazione, secondo, quanto previsto dai successivi articoli del presente Statuto.

La E.C.R.C. non ha fini di lucro.

Alla E.C.R.C. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Cassa.

 



ARTICOLO 3
RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE


 

La rappresentanza legale della E.C.R.C. spetta al Presidente del Comitato di gestione.

Tutti i lavoratori iscritti eleggono il proprio domicilio legale presso la sede della Edilcassa Regionale Calabrese.

I lavoratori ad essa iscritti legittimano la Edilcassa ad intervenire presso le sedi competenti per il recupero di eventuali somme non accantonate dai datori di lavoro per ferie, festività e gratifica natalizia.

Il Foro di Catanzaro è competente per tutte le controversie che dovessero verificarsi in relazione all'attività della E.C.R.C.

 



ARTICOLO 4
ATTIVITA' E COMPITI


 

La E.C.R.C. ha per fine l'attività mutualistica, previdenziale e assistenziale a favore dei lavoratori iscritti, attraverso la gestione degli accantonamenti versati dalle imprese in base ai contratti di lavoro e accordi tra le parti, del settore edile, nazionali, regionali e territoriali.

Le imprese edili, in osservanza dell'art.2, e qualora versino regolarmente gli accantonamenti contrattuali a favore dei propri singoli dipendenti, usufruiranno del servizio della E.C.R.C., la quale procederà in loro vece, surrogandoli da tali obblighi, ad erogare le prestazioni come dai seguenti comma a),b),c) e d).

Le somme accantonate presso la E.C.R.C. ed accreditate ai singoli iscritti, per quanto loro spettante, conservano integro il loro carattere di retribuzione, pertanto, esse non possono essere sequestrate o pignorate se non per i crediti e nei limiti previsti dalla legge.

La E.C.R.C. dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni nazionali, regionali e territoriali, stipulate fra le organizzazioni firmatarie dei contratti di cui all'art.1.

In particolare la E.C.R.C. ha le seguenti finalità:

a) amministrare le somme costituenti il trattamento economico per gratifica natalizia, ferie e riposi annui spettanti ai lavoratori ed accantonate da parte dei datori di lavoro;

provvedere al pagamento delle somme versate ed individualmente accantonate ed accreditate ai lavoratori;

b) svolgere ogni forma di assistenza ed informazione in materia di integrazione salariale per malattia, infortunio e diritto allo studio, nonché in materia di anzianità professionale edile a favore degli aventi diritto;

c) assicurare, utilizzando le attività di bilancio, a favore dei lavoratori edili e dei loro famigliari a carico, le prestazioni assistenziali e previdenziali di carattere economico, professionale, culturale e morale, stabilite dagli accordi nazionali predetti, si fa riferimento agli accordi regionali e territoriali sottoscritti dalle parti imprenditoriali e sindacali di cui all'art.1. Le prestazioni demandate agli accordi regionali e territoriali sono concordate congiuntamente dalle organizzazioni di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio, accertate dal Comitato di gestione della E.C.R.C.;

d) provvedere ad ogni altro compito che le venga congiuntamente affidato dalle parti imprenditoriali e sindacali costituenti, amministrare e gestire i contributi per la formazione professionale e la prevenzione infortuni. La E.C.R.C. potrà altresì avere la possibilità di provvedere ad ogni altro compito che le venga affidato, congiuntamente dalle parti costituenti, in favore di figure non identificate nell'art.1.

La E.C.R.C. attua le direttive emanate dalla CNCE in attuazione degli accordi nazionali e/o dei compiti previsti nello Statuto della Commissione medesima.

La CNCE verifica la rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere nella E.C.R.C..

 



TITOLO II

CONTRIBUTI E GESTIONE



ARTICOLO 5
ISCRITTI


 

Sono iscritti alla E.C.R.C. le imprese e i lavoratori dipendenti nonché i soci delle cooperative iscritte alla E.C.R.C. Stessa, le quali siano in regola con gli adempimenti previsti e che esercitano attività nel settore edile ed affini nella Regione Calabria. All'atto dell'iscrizione il datore di lavoro dichiarerà la propria adesione al C.C.N.L. della piccola e media industria, dell'artigianato o della cooperazione.

L'iscrizione del lavoratore avviene a mezzo della comunicazione del nominativo da parte del datore di lavoro secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Il rapporto di iscrizione cessa per i seguenti motivi:

a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro che eserciti un'attività diversa da quella edile e affine;

b) cessazione di attività lavorativa dell'iscritto;

c) trasferimento dell'iscritto presso altre Casse di Mutualità;

d) cessazione di attività della E.C.R.C.;

Nel caso previsto al punto c), la E.C.R.C. riconoscerà al lavoratore i diritti maturati nel periodo di iscrizione trasferendo all'altra Cassa quanto di competenza.

 



ARTICOLO 6
ONTRIBUTI E VERSAMENTI


 

I contributi ed i versamenti dovuti dalle imprese e dai lavoratori iscritti alla E.C.R.C. stabiliti dai contratti collettivi e da accordi sindacati nazionali, regionali e territoriali, sono correlati e inscindibili tra loro.

Le modalità di versamento dei contributi e di qualsiasi altra somma vengono determinate dal Comitato di gestione.

Le imprese sono responsabili dell'esatto versamento dei contributi a loro carico e di quelli trattenuti sul salario corrisposto al lavoratore.

Nei confronti delle imprese inadempienti il Comitato di gestione adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esazione, anche coattiva, di quanto dovuto.

A tale scopo la E.C.R.C. si servirà del proprio servizio legale.

 



TITOLO III

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO


ARTICOLO 7
ORGANI DELLA EDILCASSA REGIONALE


 

Sono organi della Edilcassa regionale:

¬ Il Presidente;

¬ Il Vicepresidente;

¬ Il Comitato di Presidenza;

¬ Il Comitato di gestione;

¬ Il Consiglio Generale;

¬ Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli organi delle Casse Edili sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

 



ARTICOLO 8
IL PRESIDENTE


 

Il Presidente della Edilcassa è nominato tra i rappresentanti delle associazioni regionali delle imprese di cui al punto 1 art.1.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della E.C.R.C. e dura in carica tre anni.

Nel caso di impedimento il Presidente delegherà per iscritto, ad altro membro del Comitato di gestione, fra quelli nominati dalle associazioni imprenditoriali, tutti o parte dei suoi poteri.

Spetta al Presidente:

a) rappresentare la E.C.R.C. di fronte ai terzi ed in giudizio;

b) promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie del Comitato di gestione e del Consiglio Generale e presiederne le adunanze;

c) sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Comitato di gestione;

d)           svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto e che gli vengono affidati dal Comitato di gestione.

 



ARTICOLO 9
IL VICE PRESIDENTE


 

Il Vice Presidente della Edilcassa è nominato tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori di cui al punto 1 art.1, su designazione congiunta delle organizzazioni sindacali citate.

Il Vice Presidente della E.C.R.C. dura in carica tre anni.

Spetta al Vice Presidente:

a) sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;

b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Comitato di gestione.

In caso di impedimento il Vice Presidente delegherà per iscritto, ad altro membro del Comitato di gestione, fra quelli nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, tutti o parte dei suoi poteri.

 



ARTICOLO 10
COMITATO DI GESTIONE


 

Il Comitato di gestione è nominato, in misura paritetica, dalle Organizzazioni Imprenditoriali e da quelle Sindacali dei lavoratori, costituenti la E.C.R.C.

Il Comitato di gestione è costituito da 12 (dodici) membri.

I componenti durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

E' però data facoltà alle Associazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

 



ARTICOLO 11
ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE


 

Il Comitato di gestione provvede alla gestione della E.C.R.C. compiendo tutti gli atti necessari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione per il conseguimento delle finalità statutarie secondo le norme statutarie e regolamentari.

In particolare spetta al Comitato di gestione:

a) deliberare ed approvare i regolamenti interni della E.C.R.C. e le loro eventuali modifiche (regolamento amministrativo e prestazioni);

b) deliberare modalità e termini di riscossione, accantonamenti e versamenti connessi all'attuazione delle finalità di cui all'art. 4 del presente Statuto, in seguito ad apposito accordo delle Associazioni firmatarie;

c) provvedere alla elaborazione del bilancio preventivo e consuntivo della E.C.R.C;

d) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della E.C.R.C. sia tecnici che amministrativi;

e) provvedere all'impiego dei fondi della E.C.R.C. a norma del presente Statuto;

f) provvedere alla formazione e alla amministrazione dei fondi di riserva;

g) curare la propaganda;

h) promuovere convegni e conferenze per diffondere tra i datori di lavoro ed i lavoratori gli scopi e il funzionamento della E.C.R.C;

i) curare la raccolta dei dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione;

j) acquistare, vendere o far costruire immobili, concedere prestiti, accordare pegni o ipoteche, consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazione di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari,censuari o nel G.L. del debito pubblico con facoltà di esonerare i Conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitrati e amichevoli composizioni, rimuovere e sostenere liti e recederne, appellare e ricorrere per revocazioni o cassazioni, accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili;

k) perseguire lo sviluppo della E.C.R.C. attraverso gli strumenti di promozione più idonei;

l) compiere ogni operazione giuridica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare;

m) assumere e licenziare il personale della E.C.R.C. e fissarne il trattamento economico ed assicurativo, in conformità alla legislazione vigente;

n) stipulare convenzioni con enti e/o compagnie assicurative finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, nell'ambito degli indirizzi generali indicati dalla CNCE;

o) la carica di componente del Comitato di gestione è gratuita.

 



ARTICOLO 12
CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE


 

Il Comitato di gestione si riunisce di norma una volta ogni trimestre, su convocazione del Presidente o Vice Presidente, e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno 1/3 dei membri del consiglio stesso, o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione del Comitato di gestione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza il termine potrà essere ridotto a quarantotto ore e la convocazione effettuata per telegramma o fonogramma.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti da esaminare.

Le riunioni sono presiedute dal presidente della E.C.R.C.

Per la validità delle riunioni del Comitato di gestione e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e debbono essere verbalizzate nell'apposito libro delle riunioni e delle deliberazioni.

 



ARTICOLO 13
CONSIGLIO GENERALE


 

Il Consiglio Generale è nominato in misura paritetica dalle Organizzazioni Imprenditoriali e da quelle sindacali dei lavoratori.

Il Consiglio generale è costituito da:

a) i componenti il Comitato di Gestione ( 12 membri);

b) i componenti nominati dalle associazioni imprenditoriali nella misura di 3 (tre) membri;

c) i componenti nominati dalle organizzazioni sindacali nella misura di 3 (tre) membri.

I componenti del consiglio generale durano in carica un triennio e possono essere

riconfermati.

E' facoltà delle parti sostituire i propri rappresentanti anche prima dello scadere del

triennio. In tal caso i Consiglieri subentranti restano in carica fino allo scadere dell'intero

Consiglio.

 



ARTICOLO 14
COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO GENERALE


 

E' compito del Consiglio Generale:

¬ approvare il bilancio consuntivo e preventivo della E.C.R.C. predisposto dal Comitato di Gestione.

Il Bilancio così approvato sarà inviato alle Organizzazioni nazionali e territoriali, imprenditoriali e a quelle sindacali dei lavoratori, costituenti, entro 30 giorni dalla sua approvazione.

 



ARTICOLO 15
CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE


 

Il Consiglio generale si riunisce ordinariamente una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta venga richiesto da almeno 1/3 dei componenti, con le modalità previste per il Comitato di gestione, di cui all'art.10.

Per la validità delle riunioni del Consiglio generale è necessaria, in prima la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e la stessa maggioranza dei partecipanti è richiesta per la validità delle sue delibere.

 



ARTICOLO 16
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri di cui uno nominato unitariamente dalle Associazioni Imprenditoriali ed uno nominato unitariamente dalle Organizzazioni Sindacali costituenti la E.C.R.C..

Il terzo membro che preside il Collegio è scelto tra gli iscritti all'Albo dei revisori ufficiali dei Conti.

I Revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Le parti di cui al primo comma nominano inoltre due Revisori supplenti destinati a sostituire i revisori effettivi eventualmente impediti per causa di forza maggiore.

Il compenso del Collegio dei revisori dei Conti viene fissato dal Comitato di gestione.

 



ARTICOLO 17
ATTRIBUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


 

I Revisori dei Conti, che sostituiscono il Collegio, esercitano le attribuzioni e hanno i poteri di cui agli artt.2403, 2404 e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili e sono obbligati a riferire al Comitato di gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'espletamento delle loro funzioni.

Il Collegio dei revisori esamina il bilancio consuntivo della E.C.R.C. per controllarne la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle strutture contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei revisori ne faccia richiesta.

 



ARTICOLO 18
LA DIREZIONE


 

Gli uffici della E.C.R.C. sono retti dalla Direzione che dovrà essere scelta sulla base di comprovata professionalità.

Le attribuzioni, il trattamento economico e normativo della Direzione, come tutto il personale, verranno fissati dal Comitato di gestione con apposito regolamento.

Per il funzionamento degli uffici, la E.C.R.C. potrà avvalersi di personale la cui assunzione è demandata, come per la Direzione, all'organismo di cui sopra.

 



TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCI


ARTICOLO 19
PATRIMONIO SOCIALE


 

Il patrimonio della E.C.R.C. è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili, che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della E.C.R.C.;

b) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previo le eventuali autorizzazioni di legge, siano destinate ad entrare nel patrimonio della E.C.R.C.;

c) dagli avanzi di gestione.

I capitali costituenti il patrimonio possono essere impiegati in titoli dello Stato di Paesi della Comunità Europea o titoli o obbligazioni garantiti dagli stessi o in altri strumenti finanziari autorizzati dalla CNCE.

 



ARTICOLO 20
ENTRATE


 

Costituiscono entrate della E.C.R.C.:

a) i contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori dipendenti;

b) le rendite patrimoniali e gli interessi sui contributi di cui al punto precedente, nonché sugli accantonamenti versati dalle imprese;

c) gli interessi corrispettivi o moratori per ritardati versamenti di accantonamenti e contributi;

d)           le somme che per qualsiasi titolo, anche previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso della E.C.R.C.

 



ARTICOLO 21
PRELEVAMENTI E SPESE


 

Ogni prelievo, erogazione o movimento dei fondi deve essere giustificato dalla relativa documentazione vistata dalla Direzione e firmato dal Presidente e Vice Presidente.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento dei fondi della E.C.R.C. deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente.

 



 ARTICOLO 22
ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI


 

L'esercizio finanziario ha inizio il primo ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Al termine di ogni esercizio il Comitato di gestione provvede alla disposizione del bilancio consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio Generale entro il 30 marzo dell'anno successivo.

In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto negli accordi nazionali.

Allo schema di bilancio deve essere unita la relazione della Società di revisione secondo le disposizioni ed i criteri stabiliti dagli accordi nazionali.

Il bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui deve essere sottoposto alla approvazione.

Il bilancio preventivo deve essere predisposto all'esame del Consiglio Generale entro il 30 marzo di ogni anno.

Sia il bilancio consuntivo approvato che il bilancio preventivo, entro trenta giorni dalle rispettive date di riferimento sopra riportate, devono essere inviati alle parti imprenditoriali e sindacali territoriali e nazionali nonché alla CNCE.

 



TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 23
LIQUIDAZIONE


 

La messa in liquidazione della E.C.R.C. è disposta su decisione congiunta delle parti imprenditoriali e sindacali che l'hanno costituita.

Per la messa in liquidazione, le anzidette organizzazioni nazionali provvederanno alla nomina, in misura paritetica, di tanti liquidatori quante sono le organizzazioni imprenditoriali e quelle sindacali dei lavoratori rappresentate nella E.C.R.C. al momento della liquidazione.

Le organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della E.C.R.C., i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto, il Presidente del tribunale competente per la circoscrizione territoriale.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662.

In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Catanzaro.

 



ARTICOLO 24
MODIFICHE DELLO STATUTO


 

Eventuali modifiche al presente statuto sono di competenza delle parti sociali, imprenditoriali e sindacali regionali, firmatari dei contratti collettivi di settore ed in coerenza con le linee guida della C.N.C.E.

 



ARTICOLO 25
NORME DI RINVIO


 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

 
 
 
 
 
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