Home arrow Notizie arrow Ultime arrow Circolare riduzione contributiva INAIL e mod. autocertificazione


 
 
Menu principale
Home
Chi Siamo
Area Impresa
Area Lavoratori
Area Consulenti
Documenti
Notizie
Link utili
Area Riservata
Contattaci
Cerca
Informativa Privacy

 
 
 
 

I piu' letti

 
 
 
 
Circolare riduzione contributiva INAIL e mod. autocertificazione PDF Stampa E-mail
MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE

INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2005/2006 - RIDUZIONE 11,50% - ART. 29 L. 341/95 - APPLICABILITA' DELLA RIDUZIONE DAL 16 FEBBRAIO 2006 L'Inail con nota del 3 febbraio 2006, prot. 269/06, pubblicata sul proprio sito internet informa che i ministri competenti hanno firmato il decreto interministeriale, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che prevede la proroga per l'anno 2005 della riduzione contributiva dell'11,50% stabilita dall'articolo 29 della legge 341/95. Nella richiamata nota l'Inail ha diramato istruzioni affinché le imprese edili possano fruire già in sede di autoliquidazione, il cui termine scade il prossimo 16 febbraio, della riduzione di cui trattasi per il pagamento del saldo dovuto per l'anno 2005. Per poter fruire del beneficio contributivo in parola, il datore di lavoro deve attestare il possesso dei requisiti dettati dall'art. 29 della Legge 341/95 mediante autocertificazione. A tal fine l'Inail, nella citata nota, ha predisposto il fac-simile dell'autocertificazione che deve essere spedito alla competente sede Inail, mediante raccomandata a.r., nel più breve tempo possibile. Fac-simile dell’autocertificazione nonché le istruzioni Inail vengono pubblicati di seguito.Si fa riserva di ulteriori comunicazioni, sia sull'avvenuta pubblicazione che con riguardo alle ulteriori istruzioni dell'Inps per l'effettuazione dei relativi conguagli. Istruzioni INAIL del 3 febbraio 2006 DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale Rischi - prot. n. 269/06 (2.1.5) Oggetto: Autoliquidazione 2005/2006: riduzione premi per il settore edile. Istruzioni operativePremessaConsiderato che è stato già firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il decreto per la riduzione contributiva per l’edilizia afferente l’anno 2005, si è ritenuto opportuno, in attesa della conclusione del consueto iter (registrazione della Corte dei Conti e successiva pubblicazione in G.U.), consentire alle aziende del settore di operare lo sconto già in occasione della prossima scadenza dell’autoliquidazione (16 febbraio 2006).AgevolazionePer l’anno 2005 è stata confermata, nella misura dell’11,50%, la riduzione prevista per il settore edile. Soggetti interessatiLe disposizioni riguardano i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale. Il beneficio si applica soltanto agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.Applicazione dello scontoI datori di lavoro interessati potranno usufruire della predetta riduzione dell’11,50% solo per l’anno 2005 (regolazione 2005) ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi; la stessa riduzione non si applica, invece, sul premio speciale unitario artigiani. Le aziende interessate potranno attestare il possesso dei requisiti richiesti per la fruizione del beneficio in esame - tra cui la denuncia dei lavoratori ed il versamento delle relative quote alla competente cassa edile a tutto l’anno interessato dallo sconto - mediante la presentazione dell’unito modello di autocertificazione. Il modello di autocertificazione, disponibile anche sul sito INTERNET dell’INAIL dovrà essere presentato, nell’interesse dell’utenza, entro il più breve tempo possibile.Modalità operativePer quanto riguarda le operazioni di inserimento dello sconto, si precisa che la procedura per l’autoliquidazione 2005/2006 è già predisposta per acquisire i dati relativi all’agevolazione in esame. Qualora il provvedimento in argomento, per motivi ad oggi non ipotizzabili, non dovesse concludere il suo iter, l’Istituto provvederà al recupero del minor importo versato a seguito dell’applicazione dell'accennato beneficio.                       

 

 
< Prec.   Pros. >
 
 
 
 
PORTALE WEB
Ultime Notizie